Art. 4.

      1. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti sulla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore, il comune competente fissa i limiti dell'intensità del volume della musica, le modalità di uso delle luci stroboscopiche e l'impiego di luci laser che devono essere rispettati nello svolgimento del raduno di cui all'articolo 1. L'eventuale uso di fumogeni non può comportare l'emissione di sostanze tossiche, irritanti o in qualsiasi modo nocive.